Art. 77 comma 10 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 12 febbraio 2018) TARIFFA E COMPENSO ALBO COMMISSARI

«Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi.»

(G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)

[in vigore dal 01/05/2018]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice;

Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;

Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»;

Considerata la necessità di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell'impegno svolto, dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;

Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. N. 0123216 del 2 novembre 2017;

Decreta:



Art. 1. Tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilità di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti.

2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalità di versamento della tariffa di cui al presente articolo.



Art. 2. Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici

1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.

3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento.

4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.



Art. 3. Graduazione dei compensi all'interno dei limiti previsti

1. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il grado di complessità dell'affidamento;

b) il numero dei lotti;

c) il numero atteso dei partecipanti;

d) il criterio di attribuzione di punteggi;

e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.



Art. 4. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell'Albo di cui all'art. 78 del codice da parte dell'ANAC.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 12 febbraio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Delrio

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan



Allegato A

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI

Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

inferiore o pari a 20.000.000 € 3.000 € 8.000 €

superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 € 6.000 € 15.000 €

superiore a 100.000.000 € 12.000 € 30.000 €

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

inferiore o pari a 1.000.000 € 3.000 € 8.000 €

superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 € 6.000 € 15.000 €

superiore a 5.000.000 € 12.000 € 30.000 €

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Importo a base di gara Compenso lordo minimo * Compenso lordo massimo *

inferiore o pari a 200.000 € 3.000 € 8.000 €

superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 € 6.000 6.000 € 15.000 €

superiore a 1.000.000 € 12.000 € 30.000 €

* I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese.