Art. 84 comma 3 - ANAC (UVSOA Fasc. 20 luglio 2016 n. 2153/2016) - RICOGNIZIONE REQUISITI SOCIETA ATTESTAZIONE

«Ricognizione straordinaria di tutte le SOA ai sensi dell’art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.»

(archivio telematico dell’ANAC)

[NB la relazione contiene delle immagini che sono state omesse]



Stralcio della ricognizione straordinaria sulle Società Organismi di Attestazione (S.O.A.)



Premesse

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 - supplemento ordinario n. 10.

L'art. 84 di detto decreto legislativo riprende quanto già previsto dall'articolo 40 del d. lgs. 163/2006 e dispone che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".

Quale elemento di novità rispetto al passato, l'articolo citato prevede l'effettuazione da parte dell'ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso.

Infatti, l'art. 84, comma 3 stabilisce che "3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestiamone, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificatone unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipatone pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione".

Nell'adunanza del 27 aprile 2016 (verbale n. 13), in occasione dell'approvazione della pratica relativa al Casellario informatico delle imprese (fascicolo n. 1845/16), il Consiglio dell'Autorità chiariva che «..Rilevata l'entrata in vigore del d.lgs. N. 50 del 2016 ed evidenziato che il comma 3 dell'art. 84 prevede che l'ANAC, entro tre mesi, effettui una ricognizione straordinaria sul possesso dei requisiti delle SOA, dispone che il Dirigente dell'Ufficio UVSOA avvii la ricognizione, con priorità rispetto ad altre attività anche in corso, coordinandosi, se necessario, con il Segretario Generale per effettuare l'attività nei termini previsti».

In via preliminare occorre chiarire che i principi, i requisiti in capo alle SOA e ai soggetti che per essa agiscono, al fine di assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la correttezza del proprio operato, e le modalità con cui deve svolgersi l'attività di attestazione sono compiutamente disciplinati dal d.P.R. 207/2010, a cui l'art. 40 dell'abrogato d.lgs. 163/2006, ora sostituito dall'art. 84 del d. lgs. 50/2016, faceva espresso rinvio.

In virtù del richiamo dell'art. 216, comma 14 e dell'art. 217, comma 1, lett. u) del d.lgs. 50/2016, il d.P.R. 207/2010 è tuttora parzialmente in vigore.

Infatti, l'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato, tra l'altro, il d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e alcune parti del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, del quale continuano invece ad applicarsi, per un anno, in attesa delle linee guida di cui all'art. 83 comma 2 d.lgs. Citato «in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

L'accertamento del possesso, da parte delle SOA, dei requisiti richiesti dal dpr 207/2010 rientra nei compiti di ordinaria vigilanza che giornalmente l'ANAC effettua sul sistema di qualificazione dell'imprese che realizzano lavori pubblici fondato sulle SOA.

Infatti, la vigilanza ordinaria posta in essere dall'ANAC si realizza sia con le verifiche semestrali, sia attraverso il rilascio del nulla osta al trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, delle azioni, ovvero alla cessione di ramo d'azienda tra SOA, sia attraverso il rilascio del nulla osta alla nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, sia infine attraverso il rilascio del nulla osta all'assunzione dell'organico della SOA.

Pertanto, la verifica straordinaria dei requisiti di esercizio dell'attività di attestazione da parte delle SOA che il Legislatore ha ora imposto all'Autorità con l'art. 84, comma 3 del d.lgs. 50/2016, dal punto di vista qualitativo, non differisce, se non per i tempi estremamente contingentati, dall'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione che l'Autorità svolge quotidianamente.

Pertanto le risultanze dell'odierna verifica straordinaria su tutte le venticinque SOA non saranno diverse, qualitativamente, dagli esiti delle verifiche effettuate dall'Ufficio sulle singole SOA e singolarmente portate all'attenzione del Consiglio.

Va in ogni caso chiarito che l'Autorità effettua la propria vigilanza sugli organismi di attestazione sulla base dell'acquisizione di una serie di informazioni sulla SOA e sulle persone dei soci, amministratori sindaci dipendenti e loro familiari tratte principalmente da registri pubblici.

Infatti la verifica di tali requisiti (morali, indipendenza….) viene normalmente effettuata sia attraverso informazioni tratte, tra l'altro, dal Casellario giudiziario, dal Registro delle imprese, dalla Prefettura sia attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Quest'ultima, tuttavia, nell'eseguire gli accertamenti richiesti, agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ed alle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 213, comma 5 del d.lgs. 50/2016 (già art. 6, comma 9 del d.lgs. 163/2006) e non anche con i poteri di polizia giudiziaria, ad essa delegabili soltanto dall'Autorità Giudiziaria.

In ottemperanza al compito affidato dal Legislatore all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Ufficio ha preliminarmente ritenuto di individuare "i requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione" nel possesso da parte delle SOA e dei suoi soci, amministratori, sindaci e dipendenti, dei requisiti generali, di indipendenza e tecnici di cui agli artt. 64, 66 e 67 del d.p.r. 207/2010.

L'Ufficio ha quindi provveduto a fare un esame di tutte le SOA per verificare quale di queste società fosse stata di recente oggetto delle ordinarie verifiche semestrali nelle quali i suddetti requisiti sono stati già verificati.

Si è visto che alcune SOA sono state oggetto, recentemente, di approfondita verifica, che ha portato in alcuni casi all'imposizione di un divieto di attestazione, in altri casi all'avvio di procedimenti sanzionatori, in altri ancora alla revoca del nulla osta alla qualità di socio ed alla conseguente richiesta di nulla osta al trasferimento delle azioni in favore di un soggetto compatibile, inoltre alla rimozione delle criticità contestate ed infine all'avvio di procedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. Di queste SOA, pertanto, si provvederà a dar conto nel prosieguo.

Quanto alle altre SOA, l'Ufficio ha provveduto ad effettuare una ricognizione sulla base della più recente documentazione inviata dalle SOA per le verifiche semestrali di aprile 2016.

Sulla base di tale documentazione è stato verificato il requisito morale e di indipendenza di cui all'art 64, comma 4 e 6 del dpr 207/2010 di soci, amministratori, sindaci e dipendenti e loro familiari ( questi ultimi solo con riferimento al requisito dell'indipendenza) dell'organico minimo, tra i quali i responsabili di area (Direttore Tecnico, Responsabile di area Tecnica, Economica e Legale), stante la rilevanza determinante di detti soggetti sulla gestione della SOA. L'Ufficio si riserva, al termine della verifica straordinaria, di esaminare anche i dipendenti extra organico minimo.

E' stato altresì verificato in capo alla SOA la persistenza della regolarità fiscale, contributiva, e comunque l'assenza di situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 64, comma 6, lett. a), b), c) del dpr 207/2010.

Orbene, all'attualità le Società Organismo di Attestazione sono venticinque e di seguito si elencano



1) ARGENTA - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui uno al 52% e due al 24%;





2) ATTESTA - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche ed una società in accomandita semplice al 18%. Poi tre soci rispettivamente al 36,50%, 20% e 13%; gli altri quattro con quote pari o inferiori al 5%;





3) ATTICO - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche così ripartite: uno al 39,25%, poi gli altri 24,25%, 10,50%, 7,50%, 7%, 6,25% e 5,25%;





4) AXSOA - Il capitale sociale è suddiviso tra quattro soci persone fisiche di cui uno al 51,04% e un altro al 46,96% poi due all'1%;





5) BENTLEY - Il capitale sociale è suddiviso tra sette soci persone fisiche di cui uno con il 32,51% e gli altri con partecipazioni inferiori al 10%, inoltre una società a responsabilità limitata con il 45,95%;





6) CONSULT - Il capitale sociale è suddiviso tra nove soci persone fisiche di cui una al 19,91%, due al 19,80%, una al 16,71%, poi altri cinque al di sotto dell'8%;





7) CCOP - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui una al 45,535% e una al 1,635%), poi Ance 7,18%, Uncem 7,18%, Reale Mutua Assicurazioni 5,41% e azioni proprie della SOA 33,06%;





8) DAP - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui una al 90% e una al 5% poi azioni proprie della SOA al 5%;





9) EURO-SOA - Il capitale sociale è suddiviso tra otto soci persone fisiche di cui una al 19,19%, due al 17,12%, una al 14,56%, una al 12,21% e altri tre al di sotto del 6%; poi azioni proprie della SOA all'11%. Sono in corso cessioni di quote;





10) HI QUALITY - Il capitale sociale è suddiviso tra sei soci persone fisiche di cui una al 36%, poi 27,435%, 13,458%, 10%, 7,567% e 5,54%;





11) I.C. - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui due al 43,50% e una al 13%;





12) IMPRESOA - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui una al 71,16%, una al 18,73% e una al 10,11%;





13) ITALSOA - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui una al 66,66% una al 19,44% e altri tre al di sotto del 7%;





14) LAGHI - Il capitale sociale è suddiviso tra otto soci persone fisiche di cui una al 69,15%, una al 12,83%, una al 7,19% e altri cinque con quote pari o al di sotto del 3%;





15) LASOATECH - Il capitale sociale attualmente è suddiviso tra quattordici soci persone fisiche di cui uno possiede una quota di capitale pari al 11,88% e uno pari al 10,99% mentre gli altri dodici non superiore al 6%, poi tre società a responsabilità limitata di cui una all'11,88% e due al 10,99% oltre Ance e Anci al 2,43%. Sono in corso cessioni di quote;





16) MEDITERRANEA - Il capitale sociale è suddiviso tra due soci persone fisiche di cui uno al 75% e uno al 25%;





17) NORDALPI - Il capitale sociale è suddiviso tra 27 soci persone fisiche e azioni proprie di Soa Nord Alpi (3,8271%). I soci persone fisiche e la Soa hanno quasi tutti percentuali bassissime: solo tre superano il 10% (27,65%-17,06%-10,75%) e solo sette superano il 3%. I restanti diciassette soci posseggono frazioni di capitale sociale inferiore al 3%.





18) NCS - Il capitale sociale è suddiviso tra quattro soci persone fisiche di cui una al 65,617% e altri tre con quote al di sotto del 5% ed una società a responsabilità limitata al 25%;





19) PEGASO - Il capitale sociale è suddiviso tra tre soci persone fisiche di cui due al 49,50% e una all'1%;





20) QLP - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui due al 30%, due al 15% e una al 10%; sono in corso cessioni di azioni;





21) QUADRIFOGLIO - Il capitale sociale è suddiviso tra sei soci persone fisiche di cui una al 69,48%, una all'11,68% e altre quattro al di sotto del 6%;





22) SOA RINA - Il capitale sociale è diviso tra due società per azioni, Rina S.p.A. al 99% e Rina Service S.p.A. all'1%. Rina S.p.A., con funzioni di holding di un gruppo con attività diversificate per tipologia e collocazione geografica, a sua volta è partecipata al 94,34% dal Registro Navale Italiano, (ente di diritto privato senza scopo di lucro, assoggettato alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del d. lgs. 14 giugno 2011 n. 104, i cui organi direttivi sono nominati da vari soggetti tra cui Ministero dei Trasporti, associazioni di categoria di armatori, assicurazioni navali, cantieri navali), allo 0,88% da Rina S.p.A., all'1,03% da Naus S.p.A. (società avente ad oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, è partecipata al 48,31% da Venice European Investment Capital Spa, al 48,31% da Melville Srl, al 2,9% da Venice Shipping and Logistics Spa ed all0 0,48% da Lorenzo Salieri) e per il restante 3,75% da 92 soci persone fisiche titolari di azioni di tipo B. Le azioni di tipo B) di cui all'art. 6 bis dello statuto sociale sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti sia in sede ordinaria che straordinaria nonché prive di qualsiasi altro diritto di natura amministrativa (salvo l'art. 2376 c.c.). Altresì non attribuiscono alcun diritto di percepire utili o riserve di utili di cui la società deliberi la distribuzione.





23) SOA GROUP — Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone giuridiche; Soapart S.r.l. 77,30%, Assicurazioni Generali S.p.A. 10,06%, Unipolsai Finance S.p.A. 10,06%, Associazione Nazionale Costruttori d'Impianti - Assistal (1,29%), Unione Province d'Italia - U.P.I. (1,29%);





24) SOATEAM - Il capitale sociale è suddiviso tra cinque soci persone fisiche di cui quattro al 22,38% e una al 10,48%







Verifiche straordinarie tematiche

A) Verifica straordinaria tematica: capitale sociale, attività esclusiva, figure esterne, manuale delle procedure (fasc. 2153/2016).

Al fine di dare inizio alla verifica straordinaria, l'Ufficio, quanto alla verifica dei requisiti generali in capo alle SOA di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010, ha ritenuto opportuno dar corso ad una verifica tematica inerente capitale sociale, attività esclusiva, figure esterne, manuale delle procedure (fasc. 2153/2016).

A tal fine ha inviato a tutte le SOA la nota prot. 70421 del 3 maggio 2016, con cui ha chiesto la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante: 1) la persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010; 2) la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014.

Tutte le SOA hanno risposto, dichiarando la persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010 nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014 e dunque la persistenza del capitale sociale minimo pari almeno ad € 1.000.000 interamente versato, la congruità del patrimonio netto con il capitale sociale, la certificazione del bilancio da parte delle società di revisione, l'oggetto sociale esclusivo, l'assenza di figure esterne nello svolgimento delle attività di attestazione nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014, ai sensi all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010.



B) Verifica straordinaria tematica: produttività delle SOA

L'Ufficio ha altresì ritenuto opportuno effettuare una valutazione della produttività delle SOA nel periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 al fine di verificare eventuali disomogeneità, possibili sintomi di esercizio non virtuoso dell'attività di una SOA.

Di seguito la tabella che riporta i risultati di detta indagine



TABELLA DI PRODUTTIVITÀ' DELLE SOA DAL 1/5/2015 AL 30/4/2016

Numero e N. Attest. N. attestati

anno di SOA Rilasciate dal Organico per ogni

Autorizzazione 1.5.15 al 30.4.16 dipendente

MEDITERRANEA 575 47,92

EURO -SOA 944 36,31

RINA 842 33,68

ATTESTA 1136 31,56

C.Q.O.P. 3815 50,87

SOAGROUP 1367 35,05

NORDALPI 1122 36,19

LA SOATECH 1987 25,81

ATT.I.CO 1093 39,04

QLP 440 40,00

UNISOA 382 38,20

BENTLEY 1730 61,79

AXSOA 570 47,50

QUADRIFOGLIO 623 25,96

DAP 193 17,55

SOATEAM 381 27,21

I.C. 197 14,07

SOALAGHI 506 28,11

ITALSOA 455 35,00

HI-QUALITY 598 46,00

CONSULT 436 31,14

IMPRESOA 324 32,40

ARGENTA 413 27,53

PEGASO 271 24,64

SOA N.C.S. 328 32,80

20728 577 35,92

Dalla predetta tabella si evince che il numero totale degli attestati emessi nel periodo di riferimento (1° maggio 2015-30 aprile 2016) è di 20.728 e che il numero totale dei dipendenti delle SOA è pari a 577.

Volendo calcolare la produttività media annua di ogni SOA si vede come essa è pari a n. 829,12 (20.728:25 = 829,12 ) attestati.

Pertanto il rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) è pari a 35,92 (20.728:577) attestati per ogni dipendente. Superano tale soglia media di 35,92 attestati annui otto SOA su venticinque.

L'unico dato che emerge da tale analisi è dunque quello di una omogeneità nella produttività delle SOA, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media.

Per completezza, si evidenzia che, prima della pubblicazione del d.lgs. 50/2016, l'Ufficio aveva già avviato alcune verifiche tematiche sulle SOA i cui esiti sono stati di recente acquisiti e che qui di seguito vengono riportati:



C) Verifica straordinaria tematica: polizze assicurative (fasc. li 1548/2015 - 2153/2016)

A seguito della verifica d'ufficio straordinaria, avviata con nota prot. 36478 del 26 marzo 2015 (fasc. 1548/2015), circa la sussistenza e la congruità delle polizze assicurative stipulate con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d'affari prescritte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad attestare, dall'art. 68, comma 1, lett. g) del DPR 207/2010, è risultato che quasi tutte le SOA erano in regola, tranne due.

Pertanto (appunto al Consiglio n. 10503 del 21 gennaio 2016, fasc. 1548/2015) nell'adunanza 3 febbraio 2016) il Consiglio deliberava di diffidare le due SOA "a provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento ai valori di legge dei massimali assicurativi ex art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. 207/2010, trasmettendo la documentazione atta a provare l'avvenuta regolarizzazione, pena l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 2, lett. b) e 70, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 207/2010".

Con note prot. Nn. 26636 e 26647 del 16 febbraio 2016, l'Ufficio inviava la detta diffida alle due SOA, le quali hanno adeguato i massimali assicurativi al volume d'affari prodotto e dichiarato, facendo venir meno la riscontrata criticità (appunto al Consiglio prot. 50744 del 30 marzo 2016 - adunanza 6 aprile 2016).

Inoltre, l'Ufficio - nell'ambito della ricognizione straordinaria in oggetto (fasc. 2153/2016) - ha recentemente proceduto ad una nuova verifica del requisito in esame, richiedendo alle SOA di trasmettere e/o integrare la documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate, anche per l'anno in corso.

In conclusione, ad oggi può affermarsi che tutte le SOA sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all'art. 68, comma 2, lett. g) dpr 207/2010.



D) Verifica straordinaria tematica: manuali delle procedure di attestazione (fasc. 2718/2015)

Con nota prot. N. 59569 del 13.5.2015, veniva costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento di una attività di verifica del manuale delle procedure utilizzate dalle Soa per l'esercizio dell'attività di attestazione.

All'esito dei controlli effettuati sui Manuali delle procedure delle prime cinque SOA, nell'adunanza del 20 gennaio 2016 (verbale n. 3) il Consiglio dell'Autorità disponeva di:

- avviare un procedimento sanzionatorio per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 73, comma 2, lettera b) in combinato disposto dell'art. 68, comma 2, lettera f) del D.P.R. 207/2010, nei confronti di una SOA, per la mancata predisposizione di un Manuale delle Procedure adeguato alle indicazioni fornite dall'Autorità;

- comunicare alle altre quattro SOA l'esito delle verifiche effettuate sui rispettivi Manuali delle procedure, imponendo alle stesse la modifica degli elementi di non conformità riscontrati attraverso l'immediata revisione e aggiornamento degli stessi alle indicazioni contenute nel Manuale A.N.AC., assegnando il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della predetta comunicazione.

Entro il termine stabilito le suddette quattro SOA davano riscontro alla disposizione del Consiglio inviando la versione revisionata dei propri Manuali delle procedure, in linea con quanto descritto nella determinazione n. 4/2014 e nel Manuale della qualificazione A.N.AC.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività di verifica dei Manuali è stata momentaneamente sospesa, in attesa del nuovo aggiornamento del manuale delle procedure da parte delle SOA che seguirà l'adozione delle Linee guida, che dovranno essere adottate dall'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, ai sensi dell'art. 83, 2° comma del citato decreto legislativo.



E) Verifica straordinaria tematica: promotori (fase. 828/2016)

Con nota prot. ANAC n. 22892 del 10 febbraio 2016 (fasc. 828/2016) l'Ufficio ha chiesto a tutte le SOA di inviare l'elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate.

A tale nota hanno dato seguito tutte le SOA inviando l'elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate.



* * *

A questo punto si procede con l'esame di ogni singola società Organismo di Attestazione al fine di accertare "il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso" ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.



[FINE STRALCIO]



Riporta gli esiti della ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. Fornisce elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.