Articolo 103 Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione

1. In deroga all’articolo 112, l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sospende l’obbligo della SOA di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui all’articolo 80, comma 2, del codice. Qualora il provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato. L’adozione della misura è annotata sul casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.

2. In ogni caso l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione non esclude l’applicazione dell’articolo 112, e delle disposizioni del codice antimafia se, nel corso dell’esecuzione del contratto, viene meno un requisito di ordine generale diverso rispetto a quello dell’articolo 80, comma 2, del codice oppure un requisito speciale che ha consentito il rilascio dell’attestazione.

3. Nei casi indicati al comma 1, l’attestazione è utilizzabile esclusivamente per proseguire l’esecuzione del contratto oggetto di commissariamento e non consente la partecipazione a procedure per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, né la sottoscrizione di nuovi contratti. Tale indicazione è oggetto di specifica annotazione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.

4. Se nel corso dell’esecuzione del contratto oggetto di commissariamento scade il termine triennale o quinquennale di validità dell’attestazione, l’operatore economico si sottopone a verifica triennale o chiede il rinnovo dell’attestazione medesima. La SOA svolge l’ordinaria attività di verifica ad eccezione della verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 2, del codice in quanto considerata assolta dai requisiti di carattere generale dei commissari.

5. La misura straordinaria sospende l’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia ai fini della decadenza dall’attestazione, nei soli limiti degli atti occorrenti a portare a compimento il contratto oggetto di commissariamento e richiama l’attenzione dei commissari affinché, laddove nell’espletamento dell’incarico acquisiscano notizia di un uso difforme dell’attestazione, provvedano a darne tempestiva segnalazione all’ANAC e alle Autorità competenti.

6. In sede di notifica all’impresa del decreto di applicazione della misura straordinaria, è richiamata la responsabilità degli amministratori ordinari rispetto al divieto di eseguire ulteriori contratti pubblici.

7. La cessazione della misura di straordinaria e temporanea gestione è comunicata dagli amministratori della società alla SOA competente ai fini della dichiarazione di decadenza dell’attestazione oppure della dichiarazione di cessazione della sospensione dell’efficacia del provvedimento di decadenza già adottato e all’ANAC ai fini della cancellazione delle annotazioni di cui ai commi 1 e 2 e dell’annotazione del provvedimento adottato dalla SOA.