Articolo 104 Ambito di applicazione

1. In caso di cessione, fusione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all’azienda o al ramo d’azienda acquisito. La consistenza dei requisiti trasferiti garantisce l’immediata operatività dell’impresa avente causa nel ramo acquisito.

2. Nel caso di affitto di azienda, l’impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa affittante se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell’articolo 2556, comma 2, del codice civile.

3. Non è consentito al comodatario di un’azienda o di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei requisiti posseduti dall’impresa comodante.

4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi di conferimento dell’impresa individuale, a seguito del decesso del titolare, nell’impresa costituita dagli eredi in forma societaria e di donazione di impresa individuale con continuazione dell’esercizio da parte dei donatori sotto forma di società. In tali casi il rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa costituita in forma societaria avviene mediante variazione minima dell’attestazione rilasciata all’impresa dante causa.