Articolo 112 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione

1. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta.

2. Le SOA dichiarano la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti. A tal fine le imprese comunicano all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui all’articolo 94, secondo le modalità indicate dall’ANAC, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, del codice. La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche nel caso in cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.

3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro 30 giorni dall’avvio.

4. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC l’avvio dei procedimenti di cui al comma 3, e il relativo esito.

5. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni di qualificazione sono annotati nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura dell’ANAC.