Articolo 113 Sospensione cautelare dell’attestazione di qualificazione

1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell’istanza di verifica di cui all’articolo 84, comma 6, del codice, l’ANAC, valutata la fondatezza della condotta contestata, dispone la sospensione cautelare dell’attestazione nei termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice. Contestualmente, l’ANAC richiede alla SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di segnalazione l’avvio del procedimento di cui all’articolo 112, comma 3, volto all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6, del codice, comunica all’impresa interessata e all’ANAC la conferma di validità dell’attestazione. L’ANAC dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare dell’attestazione e cancella la relativa annotazione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

3. Nel caso in cui la SOA accerti l’insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all’articolo 84, comma 6, del codice, comunica all’impresa e all’ANAC la decadenza dell’attestazione. L’ANAC inserisce la relativa notizia nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice. Nel caso in cui la SOA accerti l’intervenuta presentazione di documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all’ANAC che avvia il procedimento di cui all’articolo 84, comma 4-bis, del codice.