Articolo 114 Sistema di qualificazione

1. Le attività del sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 197, comma 4, del codice, disciplinate nel presente titolo, sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai sensi dell’art. 197, comma 2, del codice i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. La qualificazione conseguita in una classifica abilita il contraente generale a partecipare alle gare con importo a base di gara non superiore a quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito il complesso dei requisiti di cui all’articolo 115.

3. I contraenti generali sono qualificati per classifiche secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a 350 milioni di euro;

II fino a 700 milioni di euro;

III oltre 700 milioni di euro.

4. L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 198 del codice e all’articolo 79, comma 4, il rilascio dell’attestazione di qualificazione a contraente generale costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini dell’affidamento unitario a contraente generale ai sensi dell’articolo 194 del codice.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni previste negli altri titoli della parte II.