Articolo 119 Direzione tecnica e organico tecnico e dirigenziale

1. I soggetti ai quali è affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati almeno di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente e abilitati all’esercizio della professione secondo la normativa vigente. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all’Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante l’equivalenza del titolo posseduto rispetto a quello previsto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

2. L’impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità di cui all’articolo 117, comma 5, necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente o direttore tecnico uscente con soggetto di analoga idoneità entro venti giorni, dandone notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 10 giorni e fornendogli tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’ammissibilità del soggetto proposto.

3. Se l’impresa non provvede alla sostituzione di uno dei soggetti di cui al comma precedente, il sistema di qualificazione dispone:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 125 in caso di carenza del requisito di adeguato organico tecnico e dirigenziale;

b) la riduzione della classifica di qualificazione sulla base del numero residuo di unità di cui all’articolo 117, comma 5.