Articolo 120 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la qualificazione a contraente generale di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.

2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono richiedere la qualificazione a contraente generale secondo l’ordinamento italiano, trasmettono la documentazione al Sistema di qualificazione. Essi forniscono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

3. Qualora gli operatori di cui al comma 1 intendano, invece, qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana.

4. È fatto salvo il disposto dell’articolo 86, comma 3, del codice.