Articolo 124 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1.

2. Per la qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del codice, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, commi da 2 a 5 e 8; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.