Articolo 13 Criteri generali per la progettazione

1. La progettazione, da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e con quanto specificamente previsto nel quadro esigenziale di cui all’articolo 23, comma 3 del codice e all’articolo 14 e nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 14, è finalizzata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell’intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell’intervento, di cui all’articolo 96 del codice.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione si basa, inoltre, su criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo, di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione dell’opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti tengono conto del contesto in cui l’intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.

4. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a minimizzare i rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell’opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute.

6. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal progettista; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è sottoscritto sia dal progettista responsabile dell’elaborato stesso, sia dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Tale disposizione si applica anche nel caso di elaborati presentati da un offerente in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7. I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare per la realizzazione degli interventi devono essere idonei all’uso previsto, conformi alle regole tecniche previste dalla legislazione vigente, alle norme tecniche per le costruzioni, ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ai criteri ambientali minimi, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, alle norme europee armonizzate, nonché alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche devono indicare espressamente le normative tecniche applicate.

8. Nel caso di aggiudicazione di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente CAPO, la centrale di committenza redige il primo livello di progettazione secondo le disposizioni di cui al presente CAPO in quanto compatibili in relazione alle modalità di acquisto centralizzata, e le stazioni appaltanti che aderiscono ai detti contratti procedono al completamento della progettazione, secondo quanto previsto al presente CAPO, sulla base dei fabbisogni specifici da soddisfare.