Articolo 158 Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è il documento in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

a) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;

b) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

c) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;

d) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

e) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

f) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

g) le relazioni indirizzate al RUP;

h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

i) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

l) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

2. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.