Articolo 169 Collaudo tecnico-amministrativo

1. Per i contratti pubblici di lavori il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità ai requisiti prestazionali previsti nel progetto approvato, nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle eventuali perizie di variante, nonché in conformità del contratto, del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì la verifica dell’avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nei documenti contabili.