Articolo 170 Obbligo del collaudo

1. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvo i casi in cui il collaudo medesimo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.

2. L’incarico di collaudo delle opere o dei lavori relativi a contratti pubblici è affidato prima dell’inizio dei lavori ed è eseguito in corso d’opera. Può essere affidato dopo l’ultimazione dei lavori solo nel caso in cui le caratteristiche tecniche ed esecutive dell’opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni anche ad opera o lavori ultimati. E’ comunque eseguito in corso d’opera il collaudo dei lavori di cui alla Parte IV del codice.