Articolo 171 Nomina del collaudatore

1. Le stazioni appaltanti conferiscono l'incarico del collaudo prima della data di consegna dei lavori. Nei casi previsti dall’articolo 169, comma 2, in cui il collaudo può essere affidato dopo l’ultimazione dei lavori, l’incarico è conferito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. L’incarico di collaudo è affidato a soggetti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.

3. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 102, comma 6, del codice. La stazione appaltante designa altresì il componente della commissione che assume la funzione di presidente. La stazione appaltante, anche sulla base della complessità e dell’importo delle opere o lavori, può nominare un segretario della commissione.

4. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, esclusa la figura di presidente, i seguenti dipendenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione pubblica o presso le stazioni appaltanti come definite all’articolo 3, lettera o), del codice, con esclusione degli “altri soggetti aggiudicatori” di cui all’articolo 3, lettera g), del codice:

- funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea o diploma e nei limiti delle proprie competenze;

- laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;

- soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori.

5. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 4 oppure ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatici ovvero, se esterno, ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

6. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dal CAPO II.

7. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato dall’articolo 102, comma 6, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo, i soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

- limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;

- l'abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

a) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del codice;

b) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui alla lettera a)

8. Il soggetto esterno, libero professionista, che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.