Articolo 172 Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo incaricato del collaudo in corso d’opera, prima dell’inizio dei lavori, anche in formato digitale:

a) l’originale o la copia conforme:

- del contratto d'appalto e dei relativi allegati, di cui all’articolo 137;

- del progetto allegato al contratto;

- del provvedimento di approvazione del progetto;

b) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori.

2. Dopo l’inizio dei lavori ed in corso d’opera, il responsabile del procedimento provvede a consegnare all’organo di collaudo i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

a) verbale di consegna dei lavori;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

d) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.

3. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, fornisce all’organo di collaudo i seguenti documenti conclusivi, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

a) certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal codice e dal presente regolamento;

b) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;

c) conto finale dei lavori;

d) relazione del direttore dei lavori sul conto finale, con la relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all’articolo 174;

e) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

f) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite con apposito provvedimento di transazione o accordo bonario;

g) certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori complessi, come definiti all’articolo 3 comma 1, lettera oo), del codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.

4. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

5. In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'organo di collaudo tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.