Articolo 173 Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro il termine di cui all’articolo 102, comma 3, del codice, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per la consegna della documentazione conclusiva, di cui all’articolo 172, comma 3.

2. Il termine previsto per la consegna del certificato di collaudo, di cui al comma 1, può essere elevato sino a un anno, previo parere favorevole del responsabile del procedimento, quando:

a) siano necessarie particolari verifiche e prove in relazione alla complessità dell’opera o dei lavori appaltati, sotto il profilo delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle tecnologie impiegati;

b) siano necessarie particolari verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza dell’opera alle caratteristiche prestazionali prescritte.

3. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

5. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

6. La stazione appaltante può richiedere all’organo di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.