Articolo 174 Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento ne dà avviso al sindaco del comune o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, sul profilo del medesimo comune, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a trenta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimette all’organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.