Articolo 182 Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'organo di collaudo, emette il certificato di collaudo il quale deve contenere almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) il titolo dell'opera o del lavoro;

3) la località e la provincia interessate;

4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del responsabile del procedimento;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) l’importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti l’organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina.

b) RELAZIONE GENERALE che riporti puntualmente:

1) inquadramento generale dell’area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell’esecutore;

21) danni di forza maggiore;

22) infortuni in corso d’opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori;

27) data ed importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

c) VISITE IN CORSO D’OPERA E FINALI - CONTROLLI, contenente:

1) riepilogo generale di quanto riscontrato nelle diverse visite in corso d'opera effettuate, con un richiamo ai relativi verbali da allegare;

2) verbale della visita finale, ovvero, se costituisce un documento a parte, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

3) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati ed all’esito degli stessi.

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come sopra descritto;

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le condizioni per concludere positivamente, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell’opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica l’esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;

4) si liquida l’importo dovuto all’esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 102, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Trascorso il biennio dalla sua emissione, senza che siano avvenute contestazioni, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del codice il certificato di collaudo, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.