Articolo 183 Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo all’amministrazione che ha conferito l’incarico, nonché al responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 177.