Articolo 188 Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, secondo le indicazioni di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice al pagamento della rata di saldo nonché, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.