Articolo 189 Compenso spettante ai collaudatori

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all’amministrazione pubblica il compenso è determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, del codice.

2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall’esecutore.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.