Articolo 190 Certificato di regolare esecuzione per i lavori

1. Ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del codice il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, le opere risultino diverse da quelle di seguito indicate:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) opere di cui alla parte IV del codice;

5) opere e lavori nei quali il responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dei lavori;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, viene trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 187.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 189.