Articolo 191 Generalità

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere che ricadono nell’applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.

3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d’opera, tranne casi particolari nei quali l’incarico sia affidato a struttura ultimata.

4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo, o ad uno dei componenti della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, è affidato anche il collaudo statico.

6. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è disciplinato dall’articolo102, comma 6, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni.

7. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 106, comma 6, del codice.