Articolo 233 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

art. 270 d.P.R. n. 207/2010

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, primo periodo, del codice, provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui all’articolo 106, comma 2, del codice.