Articolo 234 Progettazione di forniture e di servizi

1. La progettazione di servizi e di forniture, articolata di regola in un unico livello ai sensi dell’articolo 23, comma 14, del codice, è diretta all’identificazione dell’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura.

2. Per gli appalti di servizi si applica quanto previsto all’articolo 23, comma 15 del codice.

3. Per gli appalti di forniture il progetto è rappresentato da almeno una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura comprensiva del valore economico del contratto.