Articolo 239 Procedure gestite con sistemi telematici

1. Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le procedure di affidamento nonché gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza mediante sistemi telematici sono realizzati con le modalità di digitalizzazione individuate con il decreto di cui all’articolo 44 del codice.