Articolo 240 Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai sistemi dinamici di acquisizione

1. In luogo del DGUE di cui all’articolo 85 del codice, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

2. I soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture rendono accessibili alle stazioni appaltanti, ai fini dello svolgimento della propria procedura di aggiudicazione dell’appalto, le dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di ammissione.

3. I sistemi telematici possono realizzare sistemi automatizzati di interrogazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 del codice (BDOE), mediante interoperabilità fra sistemi.