Articolo 241 Ammissione ai mercati elettronici

1.. I soggetti responsabili dell’ammissione ai mercati elettronici definiscono con proprio regolamento da pubblicarsi sul profilo del committente, tenendo conto di criteri di incidenza sul numero degli operatori e di criteri di periodicità e casualità, modalità per l’individuazione del campione significativo di operatori economici su cui effettuare la verifica dell’assenza di motivi di esclusione ai fini dell’ammissione e della permanenza nel mercato elettronico, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-bis, del codice. Per gli operatori economici rientranti nel detto campione il soggetto responsabile dell’ammissione procede a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4, 5, lettere b), f), f-ter), g), i) e l) del codice. Le stazioni appaltanti che ricorrono al mercato elettronico verificano l’assenza dei restanti motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice.

2. I soggetti responsabili dell’ammissione ai mercati elettronici possono, secondo modalità individuate nel regolamento di cui al comma 1, rendere disponibili alle stazioni appaltanti che ricorrono ai mercati la documentazione utilizzata per la verifica a campione dei requisiti di cui al precedente comma, al fine dell’effettuazione da parte della stazione appaltante delle verifiche sull’operatore economico aggiudicatario.

3. Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro realizzati attraverso i mercati elettronici la stazione appaltante può procedere ai controlli sull’aggiudicatario attraverso le funzioni messe a disposizione dal relativo sistema telematico.