Articolo 242 Disposizioni in tema di mercato elettronico

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare l’elenco degli operatori economici ammessi al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6 del codice o al proprio mercato elettronico o a quello della centrale di committenza di riferimento come elenco di operatori economici ai sensi dell’articolo 11.

2. Le offerte pubblicate dall’operatore economico nell’ambito di mercati elettronici costituiscono, alle condizioni previste nell’offerta stessa, offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile.

3 Ai fini dell’affidamento di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del codice, si può procedere mediante l’utilizzo dei cataloghi dei mercati elettronici.

4. Il principio di rotazione di cui all’articolo 9 non si applica nel caso di procedura svolta nell’ambito dei mercati elettronici mediante invito rivolto a tutti gli operatori economici ammessi.