Articolo 270 Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 268.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 269.