Articolo 271 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della Parte I del presente regolamento si applicano ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione già avviati e alle istanze e alle richieste di nulla osta presentate dopo l’entrata in vigore dello stesso.

2. Le disposizioni di cui alla parte I, titolo III, si applicano alle operazioni di trasferimento d’azienda tra SOA registrate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui alla parte II si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell’attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le relative attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.

5. Ai contratti finalizzati al rilascio dell’attestazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui all’articolo 84, comma 7, riferite ad attestazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6. Gli articoli 69, comma 2, e 83, comma 4, si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino all’attuazione dei sistemi telematici di raccolta e archiviazione dei dati si applicano le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute nel Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014.

7. In relazione all’articolo 81, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del codice, la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento al casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Form o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.

8. Per i CEL relativi a contratti di lavori sottoscritti prima dell’entrata in vigore del codice continua ad applicarsi l’articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9. Per i CEL relativi a contratti di lavori eseguiti all’estero e non ancora inseriti nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l’operatore economico può optare se seguire la procedura di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o quella prevista dall’articolo 92 del presente regolamento.

10. Le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. Si considerano categorie non variate anche le categorie OG2, OG12, OS12-B, OS21, OS25, OS30, OS32, OS35 per le quali sono state introdotte modifiche di natura meramente esplicativa o esemplificativa. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nella classifica III-bis di cui all’articolo 61, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate per la classifica IV di cui all’articolo 80; quelle rilasciate nella classifica IV, possono essere utilizzate per la classifica V; quelle rilasciate nella classifica IV bis, possono essere utilizzate nella classifica VI; quelle rilasciate nella classifica V, possono essere utilizzate nella classifica VII; quelle rilasciate nella classifica VI, possono essere utilizzate per la classifica IX; quelle rilasciate nella classifica VII, possono essere utilizzate nella classifica XI; quelle rilasciate nella classifica VIII possono essere rilasciate nella classifica XII.

11. Cessano di avere efficacia a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS 24 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito di riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 16, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate del presente Regolamento.

12. Le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 possono essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OG3-A, OG6-A, OGIO, OS6-A, OS24-A, dell’allegato A. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli aggiornamenti delle classifiche secondo quanto previsto all’ultimo periodo del comma 10.

13. Le attestazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 la cui scadenza interviene entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono prorogate fino a detto termine.

14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG10 e OS19 di cui all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i CEL relativi alla categoria OS17 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzando il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie OG 10 e OS 19 individuate nell’allegato A del presente regolamento, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle suddette categorie OG10 e OS19 di cui all’allegato A del presente regolamento sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL riemesso all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all’allegato F.1.

15. Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 di cui all’allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS3 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OS28 di cui all’allegato A, secondo il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita alla categoria OS 28 individuata nell’allegato A del presente regolamento, sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL riemesso all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all’allegato F.1.

16. I CEL relativi alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6 e OS24 emessi in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelli emessi ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 sono utilizzabili, rispettivamente, ai fini della qualificazione nelle categoria OG3-A, OG6-A, OG10, OS6-A, OS24-A di cui all’allegato A. Su richiesta dell’impresa interessata: i CEL relativi alla categoria OG3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG3-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG3-A di cui all’allegato A per la rimanente quota ove presente; i CEL relativi alla categoria OG6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a gasdotti o oleodotti, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG6-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG6-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS17 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS19 di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG10 di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti ad allestimenti museali e di spazi espositivi, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS6-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS6-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti ad aree verdi sottoposte a tutela, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS24-B di cui all’allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS24-A di cui all’allegato A per la rimanente quota, ove presente. Sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile, la riemissione dei CEL è effettuata a cura della stazione appaltante emittente utilizzando il modello di cui all’allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento. Fermo restando l’articolo 86, comma 5-bis del codice, il riferimento all’allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all’allegato F.1. La stazione appaltante invia i CEL riemessi all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 213, comma 9, del codice.

17. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i CEL contenenti una o più delle categorie variate, indicate ai commi precedenti, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono emessi dalle stazioni appaltanti utilizzando il modello di cui all’allegato F.

18. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice la gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le categorie previste nel relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 variate in forza del presente regolamento, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della proroga prevista al comma 13.

19. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle nuove categorie introdotte dal presente regolamento OG3-A, OG3-B, OS6-A, OS6-B, OS24-A e OS24-B possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

20. Ai fini della partecipazione alle gare bandite dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni di qualificazione rilasciate al contraente generale dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e quelle rilasciate secondo il presente regolamento sono da ritenersi equivalenti.

21. Ai fini della qualificazione del contraente generale, i tecnici non abilitati ovvero i tecnici diplomati che figurano tra il personale con esperienza di responsabile di cantiere o di progetto in un attestato di contraente generale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono accedere alla qualifica di direttore tecnico di cui all’articolo 119 nell’organico del medesimo contraente generale.

22. L’articolo 89 entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

23. L’articolo 94, comma 2, entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

24. Transitorio dm 248

25. Transitorio dm 263

26. altro????