Articolo 29 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo comprende, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, almeno le relazioni tecniche di seguito elencate, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: definisce, sulla base del rilevamento geologico e delle specifiche indagini geologiche eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo, secondo quanto sopra precisato, le formazioni geologiche presenti nel sito, i tipi litologici, la struttura e i caratteri fisici del sottosuolo, nonché il modello geologico del sottosuolo; descrive gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e sismo-tettonici ed il conseguente livello di pericolosità geologica con riferimento al sito interessato dall’opera; la relazione geologica sviluppa in modo esaustivo:

1) le caratteristiche geologiche del sito e la successione stratigrafica locale (caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei litotipi, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione spaziale e rapporti tra i vari corpi geologici);

2) le caratteristiche geo-strutturali dell’area e i principali elementi tettonici presenti;

3) i processi morfo-evolutivi agenti sul territorio e i principali elementi geomorfologici presenti, con particolare riferimento al loro stato di attività;

4) le caratteristiche idrogeologiche del sito e lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea;

5) eventuali effetti sismo-stratigrafici.

Alla relazione geologica sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione geologica del territorio e del sito interessato dal progetto,

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee per tutto ciò che interessa il progetto delle opere e dei manufatti, e riportano le interferenze delle opere in progetto con il reticolo idraulico nonché il conseguente livello di pericolosità; descrivono nel dettaglio i modelli utilizzati per la definizione delle grandezze di interesse, opportunamente scelti in funzione del tipo di intervento da realizzare e delle modalità costruttive delle opere; definiscono i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente; illustrano i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti; gli studi idrologici ed idraulici devono indicare le fonti dalle quali provengono i dati elaborati e, ove necessario, la loro consistenza e significatività in termini statistici.

Alle relazioni idrologica e idraulica sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione idrologica e idraulica del territorio e del sito interessato dal progetto;

c) relazione geotecnica: definisce, alla luce del quadro sperimentale risultante dalle precedenti fasi progettuali e delle indagini geotecniche eseguite per la progettazione definitiva della soluzione progettuale prescelta, tutti gli aspetti della progettazione geotecnica delle opere e dei singoli manufatti tenendo conto degli effetti delle interazioni con l’ambiente fisico ed il contesto in cui i manufatti si inseriscono; nella Relazione geotecnica è necessario sviluppare in modo esaustivo i seguenti punti specifici:

1) risultati, analisi e interpretazione delle indagini geotecniche, di osservazioni, monitoraggi e prove in situ ed in laboratorio eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo;

2) quando previsto e/o necessario, l’analisi di risposta sismica locale e la valutazione del potenziale di liquefazione in relazione ai possibili effetti che tale fenomeno può avere per la stabilità e la funzionalità delle opere in progetto;

3) studi e analisi finalizzati alla valutazione delle condizioni di stabilità generale del sito dove ricadono le opere in progetto, e delle conseguenze dell'inserimento delle opere in contesti soggetti a pericolosità e/o a rischio da pericoli naturali ed antropici sotto il profilo idrogeologico e ambientale;

4) per tutti i manufatti compresi nel progetto:

4.1. definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo comprendente la scelta dei parametri geotecnici per caratterizzare i modelli di comportamento per le analisi delle prestazioni, tenendo conto delle caratteristiche geometriche e delle modalità costruttive delle opere;

4.2. i calcoli e le verifiche per la progettazione definitiva delle opere e degli interventi sotto il profilo geotecnico; metodi e modelli di analisi devono essere illustrati evidenziando le ipotesi adottate in relazione ad ogni specifico aspetto; nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, si devono specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;

4.3. la definizione delle modalità esecutive dei manufatti di tipo geotecnico e la previsione di eventuali opere provvisionali necessarie per la loro realizzazione;

4.4. l’analisi degli effetti su strutture, infrastrutture o servizi in aree adiacenti e relative prescrizioni esecutive per contenere possibili danni;

4.5. l’indicazione di misure e controlli in corso d’opera ed in fase di esercizio per la verifica delle prestazioni dell’opera realizzata e per la definizione del piano di manutenzione di cui all’ articolo 42.

Costituiscono parte integrante della relazione geotecnica tutte le indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ed utilizzate per sviluppare i punti specifici indicati, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione geotecnica del sito, nello specifico dei terreni e delle rocce che ricadono nel volume significativo per le opere in progetto.

In particolare, per le verifiche sismiche, nei casi per i quali sia necessario svolgere le analisi della risposta sismica locale e di valutazione del potenziale di liquefazione, di cui al precedente punto 2), la relazione geotecnica comprende l’illustrazione delle indagini appositamente effettuate, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

d) relazione archeologica: riferisce in merito all’attivazione, in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, della fase preliminare della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del codice, ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell’espletamento di tale fase preliminare, sia stata richiesta dal competente soprintendente di settore, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del codice, la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti del codice, la relazione archeologica assume la denominazione di “relazione archeologica definitiva”, è redatta ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del codice, descrive analiticamente le indagini effettuate, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 8, del codice, con i relativi esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedimento di approvazione da parte del competente sovrintendente di settore;

e) relazione sulle strutture: descrive la concezione strutturale dell’opera, le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 4; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità, nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni; definisce l’azione sismica, individua le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche sulla base della normativa di riferimento, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate sia nella relazione geologica, di cui alla lettera a), sia nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c); definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su opere esistenti. Per questi ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente: la valutazione dello stato di fatto dell’opera su cui viene effettuato l’intervento anche in riferimento ad eventuali problematiche pregresse inerenti la storia evolutiva dell’opera stessa, l’analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza ed i fattori di confidenza, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; tale relazione, corredata dal rilievo geometrico-strutturale dell’opera allo stato di fatto , è predisposta sulla base di adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, sia esterne che presenti nel sottosuolo su cui insiste il manufatto, che pervengano a valutare la sicurezza del manufatto, anche in relazione allo stato dell’opera ed alla presenza di eventuali dissesti;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte effettuate; descrive le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento;

g) relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche: descrive le soluzioni progettuali, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici ed i materiali adottati per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; la relazione è corredata da specifici elaborati grafici in scala adeguata che evidenzino chiaramente le soluzioni adottate ed è corredata dalla dichiarazione del progettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative, ai sensi degli articoli 20 e 21 del medesimo decreto;

h) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;

i) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili; definisce i criteri progettuali posti a base delle scelte effettuate per il soddisfacimento del quadro esigenziale ed i parametri tecnici di dimensionamento degli impianti adottati negli elaborati di calcolo per la costruzione-installazione e per l’esercizio, dimostrando il conseguimento di risultati conformi ai parametri di riferimento assunti, in modo tale che risultino verificabili negli stessi elaborati di calcolo, anche con l’ausilio di tabulati sinottici e sintetici; fornisce una completa ed esaustiva informazione sulle caratteristiche degli impianti, alla cui definizione di dettaglio sono di ausilio gli elaborati grafici, gli schemi strutturali e funzionali, nonché gli elaborati di calcolo ed economici, che devono risultare strettamente interrelati tra loro; alla Relazione tecnica impianti deve essere allegata una specifica dichiarazione del responsabile per la progettazione impiantistica che attesti l’idoneità delle reti esterne dei servizi e segnatamente di quelle relative al collegamento alle reti idrica, fognaria ed elettrica;

l) relazione antincendio: descrive in forma dettagliata le misure di mitigazione adottate nel progetto definitivo in base agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali; descrive gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi indicandone le caratteristiche tecnico-funzionali ed i relativi dati tecnici sulla base dei calcoli di progetto; elenca il quadro normativo di riferimento per la prevenzione incendi;

m) relazione acustica di progetto e, nei casi in cui è prevista, relazione di valutazione previsionale del clima acustico, nonché altri elaborati progettuali in materia acustica, secondo quanto disposto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti attuativi. Tali elaborati dovranno tener conto di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in merito ai criteri di sostenibilità economica;

n) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per l’approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito temporaneo, di recupero e di smaltimento dei materiali di scarto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

j) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori sulla base di quanto già effettuato in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 27, commi 4, 5 e 6 del codice. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa;

p) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie - quali: depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione - della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturalizzazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere e dei loro impatti sul livello di servizio delle infrastrutture esistenti.

2. Esclusivamente per le infrastrutture di trasporto, oltre alle relazioni sopra elencate e ad altri elaborati progettuali previsti da specifiche normative in materia, il progetto definitivo comprende altresì le seguenti relazioni:

a) relazione trasportistica: individua le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento e le sue interazioni con il territorio e con il sistema a rete; descrive le prestazioni dei singoli elementi della rete mediante l’applicazione di metodi quantitativi preferibilmente di simulazione, finalizzati ad individuare i livelli di servizio nelle condizioni di domanda previste, con riferimento alle analisi di fattibilità di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4;

b) relazione del sistema di sicurezza per l’esercizio ed elaborati che riassumano i criteri di sicurezza previsti per l’infrastruttura;

c) esclusivamente per le infrastrutture viarie, relazione sull’infrastruttura viaria: illustra le caratteristiche geometrico-funzionali dell’infrastruttura ed i criteri, la scelta dei parametri, le verifiche di funzionalità e di sicurezza che ne hanno guidato la progettazione; descrive le tipologie, le stratigrafie, la composizione, le caratteristiche e le prestazioni della relativa sovrastruttura/pavimentazione, nonché i relativi schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica; fornisce tutti gli elementi utili per la redazione del piano di manutenzione; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi automatici, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c); definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa tecnica di settore e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su infrastrutture esistenti. Per questi ultimi interventi, la relazione sull’infrastruttura viaria è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’infrastruttura esistente e della relativa sovrastruttura/pavimentazione, da redigersi sulla base di adeguate indagini finalizzate a valutare le prestazioni dell’infrastruttura e della relativa sovrastruttura/pavimentazione esistente, nella quale devono essere evidenziate in particolare eventuali criticità emerse dalle indagini, nonché l’eventuale presenza di dissesti.