Articolo 30 Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale

1. Lo studio definitivo ambientale approfondisce e verifica le analisi previste, nello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 22, nella fase di redazione del progetto di fattibilità, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo; analizza e valuta, anche in base alle indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 29, la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

2. Lo studio definitivo ambientale, oltre a quanto previsto al comma 1, comprende:

a) la descrizione dei potenziali impatti ambientali del progetto dovuti, in particolare: all'utilizzazione delle risorse naturali quali territorio, suolo, risorse idriche e biodiversità, tenendo conto della disponibilità di tali risorse; all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; ai rischi naturali e antropici per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e il paesaggio; all'impatto del progetto sul clima e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; agli eventuali impatti ambientali cumulativi con altri progetti esistenti e/o approvati;

b) in relazione alla cantierizzazione del progetto, la descrizione dei potenziali impatti ambientali dovuti in particolare alle lavorazioni previste, all’interferenza con i flussi di traffico, alle tipologie di macchinari utilizzati, ai materiali movimentati; la valutazione della significatività degli impatti in relazione alla sensibilità del contesto ambientale; gli interventi di mitigazione ambientale;

c) l’individuazione delle eventuali misure/opere di mitigazione e di compensazione ambientale;

d) la descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale, ove previsti, in termini di contenuti, criteri, metodologie, organizzazione e risorse necessarie e di attività da svolgere.

3. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo studio definitivo ambientale è sostituito da copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, comma 3, redatto ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto secondo i contenuti dell’allegato VII del decreto legislativo stesso e comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).