Articolo 36 Contenuto del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e secondo quanto previsto dall’articolo 23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.

2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.