Articolo 37 Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione:

a) relazione generale, di cui all’articolo 38;

b) relazioni specialistiche, di cui all’articolo 39;

c) elaborati grafici di cui all’articolo 40, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, di cui all’articolo 41;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 42;

f) piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 43, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera, di cui all’articolo 44;

h) cronoprogramma, di cui all’articolo 45;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 46;

l) computo metrico estimativo e quadro economico, di cui all’articolo 47;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, di cui all’articolo 48;

n) piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al documento di cui all’articolo 34;

o) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;

p) quadro documentato aggiornato delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, con specificazione delle relative disponibilità di risorse attraverso il rinvio ai provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture.

2. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il Manuale di gestione ambientale del cantiere, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non siano stati redatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero il progetto definitivo, la relazione generale del progetto esecutivo, di cui all’articolo 38, è integrata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, di tutti gli elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi, in relazione alla specificità dell’intervento.