Articolo 51 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria organizzazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice:

1) l’unità tecnica di cui alla lettera a);

2) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, riferito alla specifica attività di verifica della progettazione;

c) per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e pari o superiore a 1.000.000 di euro:

1) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema un sistema di controllo coerente con la UNI EN ISO 9001, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.