Articolo 52 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. L’affidamento delle attività di verifica a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante avviene per il tramite del responsabile del procedimento ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European co-operation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 50, comma 4. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all’articolo di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata in relazione alla specifica attività di verifica dei progetti, da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European co-operation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 50, comma 4, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 54, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.

2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 54.