Articolo 71 Fusione

1. La fusione tra società organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC secondo le procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

2. Nell’ipotesi di fusione per incorporazione di cui all’articolo 2501 del codice civile, la SOA incorporante non necessita di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; essa tuttavia adegua al nuovo volume d’affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69, comma 4.

3. Nell’ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto, lo svolgimento dell’attività di attestazione da parte dell’eventuale nuova società è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione da parte dell’ANAC.

4. La SOA risultante dalla fusione succede nelle posizioni giuridiche attive e passive delle SOA danti causa.