Articolo 72 Cessione di azienda o di ramo d’azienda

1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC, secondo le procedure indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

2. Nel caso di cessione dell’intera azienda ad altra SOA, l’ANAC dichiara la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.

3. La SOA cessionaria succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della SOA cedente e adegua al nuovo volume d’affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall’articolo 69, comma 4.

4. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

5. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione o decadenza di cui all’articolo 77, comma 8.