Articolo 73 Contratti di attestazione e attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA

1. Le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente conservano la loro validità fino a naturale scadenza. L’ANAC può subordinare il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 72, comma 1, allo svolgimento di verifiche sulle attestazioni, secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

2. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla fusione o dalla cessione, che rilascia l’attestazione sotto la propria esclusiva responsabilità e si concludono nel rispetto dei termini indicati nell’articolo 84, comma 3.