Articolo 74 Modalità di svolgimento dell’attività di attestazione

1. Nello svolgimento dell’attività di attestazione le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l’avvio delle verifiche di cui alla lettera g) relativamente a tutta la documentazione consegnata dall’impresa;

g) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione con le modalità indicate dall’ANAC nei propri atti adottati ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del codice. Rientrano tra tali attività la valutazione del possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del codice e, in particolare, la valutazione della ricorrenza di gravi illeciti professionali da effettuarsi secondo le indicazioni fornite nelle linee guida di cui all’articolo 80, comma 13, del codice, nonché la valutazione dell’idoneità delle attrezzature e delle risorse umane a disposizione degli operatori economici a garantire la capacità esecutiva per le categorie e classifiche di qualificazione riconosciute.

h) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della lettera g).

2. L’inadempimento delle prescrizioni previste nel comma 1 comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, lettera b).

3. Al fine delle valutazioni di cui al comma 1, lettera g), le SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione mancante, carente, o comunque ritenuta necessaria, non compresa tra quella consegnata all’atto della sottoscrizione del contratto, assegnando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni. Il mancato ed ingiustificato adempimento nel termine assegnato comporta il diniego dell’attestazione e, in presenza dei relativi presupposti, la segnalazione all’ANAC per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 213, comma 13, del codice. La mancata segnalazione comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 2, lettera b).

4. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla banca dati delle Camere di commercio, industria, e artigianato e agricoltura.

5. Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale, pena l’applicazione dell’articolo 77, comma 6.

6. Per l’espletamento dell’attività promozionale le SOA possono rivolgersi esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 63, comma 1 e 64, comma 1. I promotori sono inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della SOA di cui all’articolo 69, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte dalla SOA. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse. Il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 63, comma 1 e 64, comma 1, comporta la risoluzione del contratto di promozione. La risoluzione del contratto interviene entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto, pena le sanzioni di cui all’articolo 77, comma 3, lettera b). Nei successivi quindici giorni dalla risoluzione del contratto, la SOA ne informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).