Articolo 78 Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione

1. Durante il periodo di sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione.

2. La sanzione della sospensione non sottrae la SOA dalla vigilanza dell’ANAC né dall’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

3. La sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dall’ANAC con il provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

4. È consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale in organico e la presentazione di istanze finalizzate al trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.