Articolo 79 Attestazione di qualificazione

1. L’attestazione di qualificazione è rilasciata dalle SOA all’esito della verifica del possesso, in capo all’operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II, titolo 1. titolo II, titolo III e titolo IV.

2. La durata dell’attestazione di qualificazione e la periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite dall’articolo 84, comma 11, del codice.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 84, comma 7, del codice e dal comma 4, il rilascio dell’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 86 ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. Le stazioni appaltanti non possono richiedere agli operatori economici la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

4. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3, del codice.