Articolo 80 Categorie e classifiche di qualificazione

1. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro le imprese sono qualificate per categorie di opere generali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zzzz), del codice e per categorie di opere specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aaaaa), del codice, classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 2, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

2. Nell’ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a euro 250.000

II fino a euro 500.000

III fino a euro 1.000.000

IV fino a euro 1.500.000

V fino a euro 2.500.000

VI fino a euro 3.500.000

VII fino a euro 5.000.000

VIII fino a euro 7.500.000

IX fino a euro 10.000.000

X fino a euro 12.500.000

XI fino a euro 15.000.000

XII illimitato

3. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 83, comma 8, del codice.

4. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000.

5. Le categorie di opere generali e specializzate sono individuate nell’allegato A. Nel medesimo allegato sono individuate, in apposita colonna, le categorie relative a lavori di cui all’articolo 89, comma 11, del codice.

6. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

7. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le categorie scorporabili di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-ter), del codice, ivi comprese le eventuali categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato A in apposita colonna e con indicazione dei relativi importi.

8. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase del progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

a) categoria OS 3: 10 per cento;

b) categoria OS 28: 25 per cento;

c) categoria OS 30: 25 per cento.

9. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente, può, fatto salvo quanto previsto al periodo successivo, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e 5, del codice. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.

10. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 3, lettera oo-ter), del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A nonché alle categorie specializzate di seguito elencate: OS- 2A-OS2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS6-B, OS 8, OS9, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24-A, OS 24-B, OS 25, OS27, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 2 e 5, del codice. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

11. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice, individuate nell’allegato A in apposita colonna, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 105, comma 5, del codice, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito; tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del medesimo codice.

12. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 89, comma 11 del codice di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento ai sensi del medesimo comma 11 indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 82.

13. Fermo restando quanto previsto ai commi 9, 10, 11 e 12 le lavorazioni di importo inferiore ai limiti indicati dall’articolo 3, lettera oo-ter), del codice possono essere utilizzate ai fini della qualificazione a condizione che siano riportate nel certificato di esecuzione dei lavori (CEL) di cui all’articolo 86, comma 5- bis, del codice. Dette lavorazioni possono essere utilizzate, a scelta dell’impresa, nella categoria prevalente o nella categoria di effettiva pertinenza.