Articolo 91 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel CEL, redatto secondo il modello di cui all’allegato F, siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il CEL. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 80, comma 13, la SOA è tenuta a segnalare all’ANAC le difformità riscontrate nel CEL ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, comma 5-bis, del codice. In tal caso, il CEL non può essere utilizzato ai fini della qualificazione. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento, il CEL è rilasciato dal committente secondo il modello di cui all’allegato F ed è sottoscritto dal direttore dei lavori, ove il suo intervento sia previsto dalla legislazione vigente, oppure da un professionista incaricato dal committente. Le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto o documento analogo. I firmatari del CEL sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera c). Nel CEL sono evidenziati gli importi delle singole lavorazioni per le quali non è stato possibile individuare i subappaltatori.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata dal direttore lavori facendo riferimento a parametri fisici, quali metri quadrati, metri cubi, calcolati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa eseguite in proprio e non su committenza, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2, le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) atto autorizzativo ovvero segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o comunicazione di inizio lavori relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto;

b) copia del contratto stipulato con il committente e degli eventuali atti integrativi.

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettera a), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 5 è depositato in copia dichiarata conforme all’originale.