Articolo 94 Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.

2. E’ affidato l’incarico di direttore tecnico ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio e delle relative abilitazioni professionali:

a) per le classifiche pari o superiori alla V:

1) almeno laurea in ingegneria o in architettura o equipollente;

2) per le categorie OG 12 e OS 21 anche la laurea in geologia;

3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS 24-B anche i titoli di agrotecnico laureato, agronomo e dottore forestale.

b) per le classifiche dalla I alla IV è ammesso anche:

1) il diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni;

2) per le categorie OG 10, OS 3, OS 5, OS 19, OS 28, OS 30, anche il diploma di perito industriale elettrico, elettromeccanico o radiotecnico;

3) per le categorie OG 13, OS 24-A e OS24-B anche il diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollente;

c) per le classifiche I e II è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei CEL attestanti tale condizione.

3. Per la qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2A, OS 2B, OS6-B, OS 24-B e OS 25, i soggetti ai quali è affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti agli articoli ... e seguenti

(INSERIRE RIFERIMENTO ARTT. parte beni culturali- d.M 154)

4. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e rendono alla SOA una dichiarazione in tal senso. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

5. In caso di cessazione della direzione tecnica, l’impresa provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione alla SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione e all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture entro i successivi dieci giorni. L’omissione della comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice.

6. La SOA, ricevuta la comunicazione di variazione, avvia il procedimento di cui all’articolo 112 per la valutazione dell’idoneità del direttore tecnico indicato dall’impresa.

7. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ANAC dispone:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione dell’attestazione nelle categorie e importi corrispondenti, qualora l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza ottenute con l’apporto dell’esperienza del direttore tecnico.