Articolo 93 Rivalutazione dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all’Allegato A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 91, commi 3 e 4.