Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) Certificazione di qualità di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a);

b) Per i requisiti di ordine generale:

b.1) documenti relativi alla società:

- certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;

- certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;

b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):

- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;

- dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se é stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente;

c) Per i requisiti di ordine speciale:

c.1) adeguata capacità economica e finanziaria:

- bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice;

c.2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:

- il possesso di detta idoneità é dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all'allegato XXII al codice, indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b);

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

- estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;

- per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto attestante l'unicità dell'incarico, come da modello in allegato F;

- certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformità dell'articolo 87, comma 2, primo periodo. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2). ]