Art. 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

[2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;

b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B - componenti per facciate continue;

q) OS 20-A - rilevamenti topografici;

r) OS 20-B - indagini geognostiche;

s) OS 21 - opere strutturali speciali;

t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 - scavi archeologici;

v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 - armamento ferroviario;

bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.]

il presente comma é stato annullato dal d.P.R. 30/10/2013, in vigore dal 14/11/2013, in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»; successivamente l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 151/2013, in vigore dal 31/12/2013, ha disposto che le norme annullate continuano a trovare applicazione fino a nuove disposizioni regolamentari sostitutive e, in ogni caso, non oltre la data del 30/09/2014, tuttavia il decreto è decaduto per mancata conversione in legge con effetti dal 01/03/2014. Con il DM Infrastrutture del 24 aprile 2014, in vigore dal 27/04/2014, è stato individuato il seguente nuovo elenco delle strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006: OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32; Successivamente l’art. 12 comma 3 del DL 47/2014 come convertito dalla L 80/2014, in vigore dal 28/05/2014, ha disposto che i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, al presente comma (articolo 107, comma 2), si intendono ora riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 delll’art.12 dello stesso DL 47/2014, che definisce il seguente nuovo delle opere strutture, impianti e opere speciali OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS 12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30]